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Bankitalia e Consob: intesa per migliorare controllo mercati finanziari italiani

NewsBankitalia e Consob: intesa per migliorare controllo mercati finanziari italiani

In base al Regolamento europeo sui Mercati degli Strumenti finanziari (MiFIR)

Bankitalia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) hanno firmato un accordo per regolare le modalità di coordinamento e lo scambio di dati riguardanti l’esercizio del potere di intervento su strumenti finanziari, depositi strutturati e pratiche finanziarie in Italia, in conformità con le competenze stabilite dal Testo Unico della Finanza (Tuf). Questo è quanto riportato in un comunicato stampa congiunto.

L’accordo specifica lo scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la Consob riguardanti gli strumenti finanziari attivi in Italia, comprese le informazioni che potrebbero derivare da analisi periodiche o dalla partecipazione ai lavori dell’Autorità bancaria europea (EBA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); stabilisce le procedure e i tempi per il rilascio del parere previsto dal Tuf nel caso di esercizio del potere di intervento da una delle due Autorità; e afferma che la Banca d’Italia e la Consob si identificano reciprocamente come “punto di contatto” per le comunicazioni con l’EBA e l’ESMA.

Il potere di intervento, stabilito dal regolamento Ue sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), rappresenta la facoltà di proibire o limitare: la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati (cioè depositi il cui rendimento è connesso a parametri come indici, strumenti finanziari, commodity o tassi di cambio); determinate attività e pratiche finanziarie associate (come, ad esempio, i metodi di collocamento, le strategie di distribuzione, e i meccanismi di incentivo relativi alla distribuzione di prodotti finanziari).

Il Tuf conferisce il potere di intervento alla Banca d’Italia per la protezione della stabilità del sistema finanziario nazionale e alla Consob per la tutela degli investitori e il corretto funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari e delle merci. Tale potere può essere esercitato attivando misure (sia temporanee che permanenti) dirette a banche, imprese di investimento o ai gestori dei mercati.

Giovanni Lombardi Stronati

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