L’intermediario deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per rispettare gli obblighi professionali
Con l’ordinanza n.13469/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiave riguardante le sanzioni per la tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti da parte degli intermediari abilitati: anche in presenza di una grave patologia, l’intermediario è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per rispettare gli obblighi professionali, inclusa la delega delle pratiche ad altri professionisti in caso di indisponibilità personale.
La documentazione di una grave malattia, senza prove di ulteriori sforzi per rispettare gli obblighi, non è sufficiente per invocare la forza maggiore.
“La forza maggiore – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – deve essere intesa in senso penalistico, come un evento imponderabile, un ostacolo insuperabile che impedisce l’adempimento degli obblighi. Il solo stato patologico non è sufficiente ad esonerare l’intermediario dalle responsabilità sanzionatorie. Va necessariamente provato che non c’era alcuna possibilità di superare l’ostacolo mediante uno sforzo ordinariamente esigibile da un professionista”.
Inoltre, l’intermediario deve esercitare una diligenza adeguata come previsto dall’art.1176, secondo comma, del codice civile e questo implica che, in caso di malattia, infortunio o altra indisposizione, deve assicurarsi che le pratiche siano state affidate ad altro professionista o declinare gli incarichi ricevuti durante il periodo di convalescenza.
La Suprema Corte ha rimandato il caso alla C.T.R. della Puglia per un nuovo esame.
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